La ripartizione delle spese condominiali è regolamentata dall’articolo 1123 del Codice Civile, che stabilisce che le quote di spesa devono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. Questa regola è rigida e vincolante, senza eccezioni consentite attraverso decisioni della maggioranza dei condomini. Qualsiasi deliberazione contraria è considerata annullabile o nulla.
Tuttavia, è possibile apportare modifiche alla ripartizione delle spese, ma solo con il consenso unanime di tutti i condomini, indipendentemente dal tipo di regolamento condominiale in vigore. La natura del regolamento (contrattuale o assembleare) non influisce sulla modifica della ripartizione delle spese. Se la modifica riguarda i millesimi, è richiesta un’unanimità. Altrimenti, la maggioranza può decidere.
Ci sono due eccezioni alla regola dei millesimi: quando beni o servizi comuni sono utilizzati in modo diverso dai condomini o quando ci sono più strutture (scale, cortili, edifici) e la suddivisione avviene solo tra coloro che ne traggono vantaggio.
Se non si può ottenere l’unanimità tra i condomini, la validità della delibera dipende dalla natura della modifica. Modifiche temporanee possono essere contestate entro 30 giorni, mentre modifiche permanenti sono considerate nulle e possono essere impugnate in qualsiasi momento.
In conclusione, la ripartizione delle spese in condominio è regolata rigidamente dai millesimi di proprietà, ma è possibile modificarla solo con il consenso unanime di tutti i condomini, rispettando precise regole e considerando eccezioni specifiche.