“Pillole” – È possibile sciogliere un condominio?

Non è raro, in ambito immobiliare, che i condomìni siano costituiti da una pluralità di edifici. Tuttavia, la gestione amministrativa di questi ultimi può diventare particolarmente impegnativa: tra le possibili soluzioni al problema troviamo lo scioglimento del condominio, realizzabile in tutti i casi in cui sia possibile creare, da un fabbricato unico, degli immobili distinti e autonomi. Sotto l’aspetto legislativo, l’articolo 61 delle Disposizioni per attuazione del Codice civile prevede che sia possibile dividere, in piani o anche in porzioni di piano, un edificio condominiale nel quale siano presenti più proprietari.

Secondo l’articolo 1136 comma 2 del Codice civile per procedere allo scioglimento del condominio è richiesta l’approvazione della maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale e almeno la metà del valore dell’edificio: se la maggioranza dovesse approvare, allora la divisione sarà sempre fattibile, anche nel caso in cui si decidesse di mantenere la comunione di alcune delle parti comuni presenti nell’edificio; se invece la maggioranza non dovesse essere d’accordo, ma almeno un terzo dei comproprietari della parte dell’edificio dal quale si chiede la separazione volesse comunque procedere con la divisione, sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria.