Spese condominiali: si devono pagare anche con l’appartamento vuoto?

pexels-pixabay-259251

Il pagamento delle spese condominiali è sicuramente uno dei doveri principali imposti a coloro che abitano in un condominio: sono infatti indispensabili per la manutenzione, la pulizia e la funzionalità degli spazi comuni dell’edificio, come scale, cortili, ascensore e molti altri. Inoltre, la rata condominiale dipende dalle dimensioni del condominio, dai servizi offerti e dalle eventuali spese annuali.

Quali sono le spese che si ripartiscono tra i condomini?

Il Codice civile, all’articolo 1123 delinea i criteri fondamentali di ripartizione delle spese, suddivise in:

  • Spese necessarie, ovvero quelle utili a mantenere in funzione gli impianti condominiali;
  • Spese relative alla conservazione e manutenzione degli spazi comuni;
  • Utenze finalizzate all’utilizzo delle parti comuni;
  • Spese per innovazione e gestione dei servizi in comune.

Se l’appartamento è vuoto, come ci si comporta?

Il vincolo relativo alle spese condominiali nasce nel momento in cui si entra in possesso dell’immobile, e si diventa conseguentemente comproprietario degli spazi comuni. Questo implica, indipendentemente dall’uso effettivo del proprio appartamento, il pagamento di tutte le spese condominiali.

Se per il condominio si rende necessaria la manutenzione, e l’assemblea ne ha deliberato l’attuazione, i condòmini devono concorrere alla determinata spesa per il solo fatto di essere tali; pertanto, la presenza nell’appartamento è irrilevante: su questo argomento si è espressa la Corte di Cassazione.

Eccezioni ed esoneri

Un discorso diverso deve essere fatto se si parla di tutte quelle spese che sono connesse ad un servizio di consumo, ad esempio il riscaldamento centralizzato con valvole: infatti, se il condòmino non vive nell’appartamento non produrrà alcun consumo; perciò, non gli si potrà addebitare alcun costo condominiale.

È inoltre possibile ottenere dall’assemblea condominiale l’esonero dal pagamento delle spese condominiali: in questo speciale caso sono i condòmini stessi a favorire il condòmino che non abita nell’appartamento (a loro discapito, in quanto ciò comporterà per loro un aumento dei costi).