Cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale?

telecamera-pianerottolo

In un condominio non è raro incappare, per questioni di varia importanza, in piccole discussioni con gli altricondòmini: una di queste, forse la più frequente, riguarda la gestione del pianerottolo condominiale. Esso è, infatti, uno spazio in cui vengono sempre più di frequente depositati oggetti che possono recare fastidio agli altri residenti, come ad esempio scarpe, rifiuti e altri oggetti ancora. Questo comportamento può generare un senso di disagio e fastidio agli altri inquilini: per una convivenza pacifica e rispettosa degli altri condòmini è perciò necessario delineare delle linee guida da seguire.

Qual è la norma di riferimento?

Rientrando in quelle che vengono chiamate le “parti comuni” del condominio, la norma di riferimento per il pianerottolo condominiale è l’articolo 1117 del Codice civile.

Altro disposto pertinente è l’articolo 1102 del Codice civile, che permette a ciascun abitante di sfruttare al massimo il bene comune, sempre però rispettando il principio di solidarietà caratteristico dei rapporti condominiali.

Cosa posso mettere sul pianerottolo?

Si possono depositare sul pianerottolo piante, zerbini, portaombrelli e anche spazzatura (purché solo temporaneamente), a patto che non ledano il diritto dell’uso della parte comune anche agli altri condòmini, oltre che il decoro dell’edificio. È importante inoltre ricordare che il pianerottolo è un luogo di transito comune, e, in quanto tale, deve essere utilizzato nel rispetto degli altri condòmini. In generale, dunque, cosa è possibile posizionare sul proprio spazio del pianerottolo dipende da tre fattori: dal regolamento condominiale, dalle norme del Codice civile e dalla flessibilità dei residenti. Tuttavia, nel caso in cui un condòmino utilizzi impropriamente il suo spazio, posizionandoci scarpe o lasciandoci la spazzatura per giorni e inevitabilmente disturbando i vicini, è possibile intraprendere azioni per far valere i propri diritti: se dopo aver parlato con l’amministratore, che eventualmente può provvedere al richiamo dell’inquilino fastidioso, non ci sono segni di miglioramento, si può procedere per vie legali, chiedendo il risarcimento del danno.