“Pillole” – Regolamento condominiale: contrattuale o assembleare?

Il regolamento condominiale contiene una serie di norme e regole finalizzate a disciplinare la vita di un condominio: viene sancito tra i condòmini per autodisciplinare la gestione del condominio nelle sue parti comuni e porre diritti e doveri da rispettare. Secondo l’articolo 1138 del Codice civile, l’obbligo di redigere un regolamento sorge quando un condominio presenta più di 10 condòmini; in caso di numero minore la stesura del regolamento di condominio è facoltativa da parte dei condomini. Al regolamento di condominio si allegano anche le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese.

Nello specifico esistono due tipologie di regolamento condominiale: quello contrattuale e quello assembleare:

– Il regolamento contrattuale (o convenzionale) viene redatto per iscritto dall’originario costruttore dell’edificio e viene fatto approvare agli acquirenti al momento del rogito. Può essere modificato solo con il consenso unanime di tutti i condomini: è, perciò, più vincolante rispetto a quello maggioritario. Questo tipo di documento non viene approvato in assemblea, ma all’unanimità in momenti differenti. Può trattare materie non consentite nel regolamento assembleare;

– Il regolamento assembleare (o maggioritario) viene approvato in sede di assemblea condominiale. Per l’approvazione è sufficiente il voto della maggioranza. Ad approvazione avvenuta deve essere osservato dai condòmini e allegato al registro dei verbali. Interviene su quattro temi fondamentali: parti comuni, ripartizione delle spese, decoro architettonico e amministrazione.